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La compagnia aerea ti rovina il viaggio? Noi ti aiutiamo a farti risarcire: fino a 5 mila euro

  • Articolo pubblicato:13 Marzo 2019

In questa breve intervista l’Avv. Domenico La Teana, direttore del sito www.soccorsoalvolo.it, risponderà ad alcune domande volte a chiarire quali siano i diritti dei viaggiatori aerei nel caso in cui incorrano in spiacevoli inconvenienti quali ad esempio : voli cancellati, ritardi aerei, overboking ovvero smarrimento e/o danneggiamento bagagli .

Il legale esplicherà, altresì, quali sono i diritti del turista in caso di rovinata vacanza occorsa durante i viaggi organizzati. Si spiegherà, inoltre, perché la maggior parte dei viaggiatori danneggiati non esigano i risarcimenti a loro dovuti credendo di dover perdere ulteriore tempo e danaro.

 

Perché dei milioni di viaggiatori aerei che prendono spesso l’aereo solo una minima parte chiede tutela risarcitoria al vettore aereo?

 

Per pigrizia perché pensano: “chi me la fa fare a perdere ulteriori energie mentali e fisiche per ottenere dopo tanto tempo un risarcimento che, visti i lunghi tempi di giustizia e gli onorari dei legali, non si sa mai se arriverà”.

Per impotenza in quanto pensano  che se si va in contenzioso con una compagnia aerea i loro legali saranno tanto bravi e preparati da impedire al viaggiatore di ottenere il ristoro che gli spetta per normativa sia nazionale sia comunitaria.

Per l’errata convinzione che non vi siano leggi e regolamenti europei che, effettivamente, tutelino il viaggiatore aereo dai disagi e dai disservizi che gli vengono arrecati dal vettore aereo.

 

Allora, quando un viaggiatore aereo ha diritto di ottenere un risarcimento del danno e/o del disagio patito per colpa della compagnia aerea?

 

Tra le diverse ipotesi di danni risarcibili, le più ricorrenti sono quelle riguardanti: il volo che accumula un significante ritardo all’atterraggio ovvero che parta in grave ritardo rispetto a quanto contrattualmente stabilito;

  • il volo che regolarmente pagato dal viaggiatore viene improvvisamente cancellato senza che quest’ultimo venga avvertito nei termini di legge;
  • il caso dell’overbooking che si verifica quando la compagnia aerea vende più biglietti rispetto ai posti effettivamente a disposizione per cui, a causa di ciò, alcuni viaggiatori non vengono fatti salire sull’aeromobile e perdono il volo.

Un’ulteriore ipotesi di danno risarcibile si verifica nel caso di disguido nella gestione del bagaglio (bagaglio smarrito, riconsegnato in ritardo o riconsegnato danneggiato).

 

In concreto, in caso di questi disagi sopra elencati, a quanto può ammontare il risarcimento del danno al quale può ambire il viaggiatore aereo?

 

Vari sono i parametri per determinare l’entità del risarcimento del danno dovuto al viaggiatore tra i quali si possono elencare, ad esempio, la durata del volo, se il volo è internzionale ovvero intercontinentale, i giorni in ritardo della riconsegna del bagaglio o i danni subiti dal bagaglio in quanto tale o al suo contenuto.

Comunque, approssimativamente, poiché  ogni caso va studiato in concreto e fa storia a se, il risarcimento dovuto in caso di ritardo, di cancellazione del volo o di overbooking può variare da € 250,00 ad € 5.000,00 a passeggero.

In caso di problemi con il bagaglio il risarcimento riconosciuto al passeggero si aggira intorno a 1.000 diritti speciali di prelievo che ammontano ad una cifra pari a circa € 1.200,00

 

Ma quali sono le normative cui specificamente fare riferimento in questi casi?

 

Le normative cui fare riferimento sono il Regolamento Comunitario n. 261/04 CE e  la Convenzione di Montreal ma comunque di non secondaria importanza è la normativa nazionale prevista dal Codice della Navigazione e dal nostro Codice Civile quale quella che si occupa dell’inadempimento contrattuale.

 

Ma vi possono essere anche dei casi in cui il viaggiatore aereo che ha acquistato il biglietto aereo anche se non ha diritto al risarcimento può avere diritto al rimborso di quanto pagato per l’acquisto dello stesso?

 

Certamente, per esempio l’art. 945 del Codice della Navigazione prevede che se il viaggiatore aereo, dopo avere acquistato il biglietto, non può imbarcarsi sull’aeromobile per cause di forza maggiore quali ad esempio una malattia o la revoca delle ferie preventivamente pianificate questi ha diritto di ottenere dalla compagnia aerea il rimborso di quanto ha speso per l’acquisto del biglietto.

 

Nei casi di tali disservizi il viaggiatore può richiedere anche il risarcimento del danno morale?

 

In linea di massima se si riesce a provare l’entità dello stesso si ma, in concreto, i giudici sono molto restii a liquidarlo.

Tuttavia il risarcimento del danno morale può essere richiesto in caso del cosiddetto danno da vacanza rovinata.

 

A proposito di vacanza rovinata quali sono i diritti del viaggiatore che ha rovinata una vacanza???

 

Si può parlare di danno da vacanza rovinata nei cosiddetti viaggi organizzati nei quali il turista acquista un pacchetto di servizi comprensivi sia del costo del viaggio sia del costo della struttura alberghiera.

Se invece si acquista separatamente il biglietto aereo e il soggiorno alberghiero non può parlarsi di danno da vacanza rovinata.

Tale materia è comunque regolamentata da un Codice di recente produzione ossia il Codice del Turismo emanato nell’anno 2011.

 

In caso di problemi del turista – viaggiatore in hotel quali consigli possono essere dati allo stesso?

 

In tali ipotesi è assolutamente consigliabile pagare all’arrivo, dopo avere ben visionato la stanza che è stata offerta, nonché leggere con la massima attenzione le condizioni di soggiorno in hotel.

Ed ancora, in caso di viaggi organizzati, sarebbe bene rivolgersi ad una agenzia turistica che funge da filtro tra il turista e l’albergatore. Insomma è assolutamente sconsigliato il fai da te.

Comunque è bene sempre documentare lo stato dei luoghi con foto che, eventualmente, possono prodursi in un eventuale giudizio.

Le risposte a questa intervista sono state fornite dall’Avv. Domenico La Teana esperto e specializzato in diritto della navigazione e in diritto del turismo.

Per ogni ulteriore necessità ed in caso di problemi al vostro volo o alla vostra vacanza lo studio legale La Teana risponde celermente: basta collegarsi al sito soccorsoalvolo.it e compilare l’apposito form ed avrete una celere risposta.

N.B. l’utente che si rivolgerà a soccorsoalvolo.it GODRA’ DI ASSISTENZA TOTALMENTE GRATUITA.

 

 

 

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