Carta dei diritti del passeggero

Ritardo Volo e Cancellazione del Volo

La Normativa: Regolamento CE 261/04:

Il Regolamento Comunitario 261 del 2004 stabilisce che i passeggeri di vettori aerei hanno diritto ad un risarcimento se il loro volo è stato cancellato o era in overbooking (sovraprenotazione).

Con una importante sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’ottobre 2012 è stato stabilito che anche i passeggeri i cui voli sono arrivati con un ritardo di più di tre ore, hanno diritto al risarcimento, a meno che questo non sia attribuibile a circostanze straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o cattive condizioni meteorologiche.

Ambito di applicazione della legge:

Il Regolamento CE 261/04 è una legge europea e, quindi, si applica solo nello spazio aereo appartenente all’Unione Europea, nonostante ciò, anche i cittadini non europei hanno diritto ad ottenere il risarcimento previsto dalla norma comunitaria. Questo significa che il volo deve essere partito da un aeroporto in UE, con qualsiasi compagnia aerea, o arrivato in UE con una compagnia aerea europea o da Islanda, Norvegia o Svizzera.

Compagnia Aerea e OrigineCompagnia Aerea UECompagnia Aerea non UE
Da fuori UE a fuori UENoNo
Da fuori UE a dentro UESiNo
Da dentro UE a fuori UESiSi
Da dentro UE a dentro UESiSi

Ecco una tabella esemplificativa delle compagnie comunitarie ed extracomuntiarie:

Compagnie Aeree UECompagnie Aeree NON UE
AlitaliaAmerican Airlines
Air FranceAeroflot
KLM Royal Dutch AirlinesThai
RyanairUnited Airlines
VuelingSingapore Airlines
EasyjetEtihad
LufthansaEmirates
MeridianaOman Air
Mistral AirAir Canada
FinnairAir India
British AirwaysAerolinas Argentinas
Brussels AirlineRoyal Air Maroc
Air DolomitiAir Baltic
Swiss AirAir China
Air ItalyDelta Airlines
SASTurkish Airlines
IberiaEgypt Air
TAP PortugalQatar Airways
Air EuropaTunis Air
NEOSCathay Pacific
Austrian 
Volotea 
Darwin 

A cosa ha diritto il passeggero vittima di cancellazione del volo?

Il passeggero vittima di cancellazione del volo ha diritto, oltre che alle tutele di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 261/2004 (rimborso del prezzo del biglietto, volo alternativo, somministrazione di pasti e bevande, sistemazione in albergo, etc.) ad un rimborso forfettario, calcolato in Euro, che varia in considerazione dei parametri 1) della distanza chilometrica di percorrenza e 2) del tempo intercorrente tra l’orario di partenza del volo prenotato e l’orario di partenza del volo a cui il passeggero lasciato a terra, verrà effettivamente reimbarcato. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati spetta la compensazione pecuniaria a meno che siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

In caso di cancellazione del volo il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:

Ritardo (dopo ri-prenotazione o re-imbarco)Distanza
<2 Ore>2 Ore>3 Ore>4 Ore 
€ 125€ 250€ 250€ 250<1500 km
€ 200€ 200€ 400€ 400Da 1500 Km a 3500 Km
€ 300€ 300€ 300€ 600>3500 km

A cosa ha diritto il passeggero vittima del ritardo del volo?

La Carta dei Diritti del Passeggero stabilisce che i viaggiatori vittime del ritardo del volo hanno diritto innanzitutto a ricevere assistenza, come di seguito indicato:

  • Pasti e bevande in funzione della durata dell’attesa.
  • Sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti.
  • Trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa.
  • Due chiamate telefoniche o messaggi via fax, telex o e-mail.
  • Rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.

Il viaggiatore vittima di ritardo del volo pari o superiore a 3 ore ha diritto anche alla compensazione pecuniaria.

In caso di ritardo del volo pari o superiore a 3 ore il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia Aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:

Ritardo (alla destinazione finale)Distanza
<2 Ore>2 Ore>3 Ore>4 Ore 
€ 0€ 0€ 250€ 250<1500 km
€ 0€ 0€ 400€ 400Da 1500 Km a 3500 Km
€ 0€ 0€ 300€ 600>3500 km

È legittimo il negato imbarco per overbooking?

No. Nella maggior parte dei casi, il negato imbarco per overbooking costituisce una pratica illecita posta in essere da alcune Compagnie aeree che, in talune circostanze (per esempio in prossimità delle festività estive, natalizie o pasquali), accettano più prenotazioni e vendono più biglietti dei posti disponibili negli aeromobili, nella previsione che alcuni passeggeri rinuncino al volo per ragioni del tutto personali. Così facendo le Compagnie aeree si assicurano un maggior profitto, riducendo il rischio di viaggiare con i posti vuoti e, sostanzialmente, vendendo due volte uno stesso biglietto. Le Compagnie aeree possono negare l’imbarco solo nei rari casi in cui ci siano ragionevoli motivi, quali ad esempio motivi di salute (perché il passeggero risulta in condizioni di salute non idonee a consentirgli il volo), per ragioni di sicurezza o nei casi in cui la documentazione presentata dal passeggero non sia idonea/regolare.

A cosa ha diritto il passeggero vittima di negato imbarco per overbooking?

Il passeggero vittima di negato imbarco per overbooking ha diritto – oltre che alle tutele di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 261/2004 (rimborso del prezzo del biglietto, volo alternativo, somministrazione di pasti e bevande, sistemazione in albergo, etc.) – ad un risarcimento forfetario, calcolato in Euro, che varia in considerazione dei parametri 1) della distanza chilometrica di percorrenza e 2) del tempo intercorrente tra l’orario di partenza del volo prenotato e l’orario di partenza del volo a cui il passeggero lasciato a terra, verrà effettivamente reimbarcato.

In caso di negato imbarco per overbooking del volo il viaggiatore ha diritto a ricevere dalla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria che va da 250 EUR a 600 EUR, in base alla distanza chilometrica di percorrenza del volo, come di seguito indicato:

Ritardo (alla destinazione finale)Distanza
<2 Ore>2 Ore>3 Ore>4 Ore 
€ 0€ 0€ 250€ 250<1500 km
€ 0€ 0€ 400€ 400Da 1500 Km a 3500 Km
€ 0€ 0€ 300€ 600>3500 km

Cosa si intende per bagaglio?

Per bagaglio si intende la valigia, la borsa e articoli simili opportunamente registrati. Si tratta, in buona sostanza, degli articoli che il passeggero consegna alla Compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aeromobile, e che, pertanto, non sono nella disponibilità del passeggero durante il viaggio. Detti bagagli sono pesati, etichettati e registrati a cura della Compagnia aerea e identificati da uno scontrino in possesso del viaggiatore generalmente apposto sulla carta d’imbarco e sul bagaglio.

Cosa si intende per danneggiamento, smarrimento e ritardata consegna del bagaglio?

Per danneggiamento si intende l’avaria del bagaglio imputabile a fatto e colpa della Compagnia aerea. Si parla di smarrimento del bagaglio quando il bagaglio non viene ritrovato (e consegnato al viaggiatore) entro 21 giorni dall’apertura del Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. – Property Irregularity Report) presso l’Ufficio Lost and Found (Ufficio oggetti smarriti), presente in ogni aeroporto. Da un punto di vista strettamente giuridico il danneggiamento e lo smarrimento del bagaglio sono eventi dannosi la cui responsabilità, sotto il profilo colposo (negligenza, imperizia o imprudenza), è da attribuirsi al vettore (ovvero alla Compagnia aerea) ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c. Si parla invece di tardiva consegna del bagaglio quando il bagaglio viene ritrovato (e consegnato al viaggiatore) entro 21 giorni dall’apertura del Rapporto di smarrimento o danneggiamento bagaglio (denominato P.I.R. – Property Irregularity Report).

A cosa ha diritto il passeggero vittima del danneggiamento, smarrimento e ritardata consegna del bagaglio?

Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno. Per determinare l’entità del risarcimento, occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e le Compagnie aeree che invece non vi aderiscono. Nella prima ipotesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa € 1.164,00, per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nella seconda ipotesi, il passeggero ha diritto ad un risarcimento di 17 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa € 19,00 per ogni kg. di bagaglio trasportato, fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 388,00. In ogni caso, sia per i voli nazionali che internazionali, il passeggero può rendere alla Compagnia aerea, al momento del check-in, la cosiddetta “dichiarazione di valore” che consente di elevare il limite di responsabilità del vettore previo pagamento di una tariffa aggiuntiva. Il risarcimento del danno a seguito di danneggiamento del bagaglio deve essere richiesto alla Compagnia aerea, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data di consegna del bagaglio medesimo.

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