Termini e condizioni del contratto di servizi offerto da Soccorso al Volo

Termini e condizioni del contratto di servizi
offerto da Soccorso al Volo (www.soccorsoalvolo.it)

 

Articolo 1. Oggetto del contratto di servizi

1. L’Avv. Domenico La Teana
svolge la propria attività professionale nel settore del diritto del turismo,
anche avvelandosi del supporto del noto portale www.soccorsoalvolo.it
che rappresenta – sulla base dei dati di accesso al sito – uno dei più
importanti punti di riferimento per chiunque (in Italia o all’estero) sia
“vittima” dei disservizi delle Compagnie aeree (cancellazione del volo, prolungato
ritardo, negato imbarco, smarrimento/ritardata consegna del bagaglio,
etc.).

2. L’Avv. Domenico La Teana cura
gli interessi del Passeggero al fine di ottenere dalle Compagnie aeree – ai
sensi della normativa nazionale, comunitaria (in particolare il Regolamento UE
n. 2061/2004) ed internazionale – il pagamento della compensazione pecuniaria
e/o di altra somma di denaro a titolo di indennizzo e/o di risarcimento dei
danni subiti nelle ipotesi di prolungato ritardo del volo, di cancellazione del
volo, di negato imbarco, di smarrimento o ritardata consegna del bagaglio.

3. L’Avv.
Domenico La Teana cura – in nome e per conto del Passeggero – la presentazione
del reclamo (mediante notificazione alle Compagnie aeree dell’atto di diffida e
di costituzione in mora) e la presentazione della richiesta di
mediazione/conciliazione.

4. In
caso di mancata definizione della controversia in via stragiudiziale, l’Avv.
Domenico La Teana valuterà la possibilità di agire in via giudiziale: in tale
ipotesi, il Passeggero, previo conferimento dell’incarico professionale a mezzo
procura alle liti, sarà tutelato dinanzi le competenti Autorità giudiziarie per
ivi ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Articolo 2. Conclusione del contratto di servizi

1. Con
l’accettazione dei Termini e Condizioni del contratto di servizi, l’invio del
Form presente sul sito www.soccorsoalvolo.it ed il rilascio della procura alle liti
all’Avv. Domenico La Teana, il Passeggero presenta un’offerta vincolante
per la conclusione di un contratto di rappresentanza ai fini della
presentazione del reclamo, della richiesta di mediazione/conciliazione e
dell’eventuale azione in sede giudiziale.

2. L’Avv.
Domenico La Teana – previa ricezione di tutta la documentazione necessaria
all’avvio dell’azione stragiudiziale e giudiziale – si riserva di accettare
l’incarico in esito alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e
di diritto previsti normativa nazionale, comunitaria (in particolare il
Regolamento UE n. 2061/2004) ed internazionale.

Articolo 3. Costi

1.
L’attività stragiudiziale e/o giudiziale svolta dall’Avv. Domenico La Teana è
totalmente esente da spese per il Passeggero (c.d. formula “zero spese” per il
Passeggero).

2. L’Avv.
Domenico La Teana, perseguendo interessi economici secondo i principi della
deontologia forense, è retribuito per l’attività professionale svolta per mezzo
dell’introito delle somme liquidate, in fase stragiudiziale, direttamente dalle
Compagnie aeree o, nel caso di fase giudiziale, dall’Autorità giudiziaria:
nulla deve il Passeggero, a qualsivoglia titolo, all’Avv. Domenico La Teana.

3.
Qualora il reclamo e/o la procedura di mediazione/conciliazione dovesse
risultare infruttuosa, nessun compenso e/o rimborso spese sarà dovuto all’Avv.
Domenico La Teana per l’attività svolta.

 

Articolo 4. Deroghe all’art. 3

1.
Con riferimento ai voli operati dalle Compagnie aeree Ryanair, EasyJet, American Airlines, Aeroitalia, Delta Airlines, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Neos, Skyalps, ITA Airways il Passeggero – in caso di esito positivo della
controversia stragiudiziale (sia in sede di reclamo che in sede di
mediazione/conciliazione) – riconosce all’Avv. Domenico La Teana una
percentuale del 25% (a titolo di compenso e di rimborso spese) sull’importo
complessivo riconosciuto e liquidato dalla Compagnia aerea.

2.
Diversamente – in caso di azione giudiziaria nei confronti delle Compagnie aeree Ryanair, EasyJet, American Airlines, Aeroitalia, Delta Airlines, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Neos, Skyalps, ITA Airways stante il mancato accoglimento
da parte della Compagnia aerea delle richieste formulate dal Passeggero in sede
di reclamo o di mediazione/conciliazione – non sarà dovuta da parte del Passeggero
all’Avv. Domenico La Teana alcuna somma di denaro a titolo di compenso e/o di
rimborso delle spese sostenute, tenuto conto che ogni emolumento dovuto
all’Avv. Domenico La Teana sarà allo stesso liquidato direttamente dalla
Compagnia aerea ovvero liquidato dal Giudice adito a conclusione del
procedimento giudiziale.

* valida per le pratiche dal 1 Gennaio 2026

Articolo 5. Doveri e obblighi delle parti

1. Con l’accettazione dei Termini
e Condizioni del contratto di servizi e l’invio del Form, il Passeggero si
impegna ed obbliga a:

a) fornire tutta la documentazione
richiesta ai fini della corretta predisposizione del reclamo e/o della
richiesta di mediazione/conciliazione o, eventualmente, del ricorso
introduttivo del giudizio;

b) comunicare tempestivamente
eventuali variazioni dei dati già comunicati;

c) non incaricare terzi soggetti a
richiedere la compensazione pecuniaria o altro indennizzo o risarcimento;

d) sottoscrivere la quietanza
liberatoria in favore della Compagnia aerea per l’ottenimento della
compensazione pecuniaria/dell’indennizzo/del risarcimento richiesti;

2. Durante la vigenza del presente
contratto, il Passeggero garantisce che nessuna procedura di reclamo, di
mediazione/conciliazione o giudiziaria sia stata o sarà affidata in gestione a
terzi soggetti (società, avvocati o associazioni di consumatori).

3. Durante la vigenza del presente
contratto, il Passeggero, ove contattato direttamente dalla Compagnia aerea,
non potrà accettare proposte transattive senza prima informare l’Avv. Domenico
La Teana, significando che, in difetto, sarà tenuto a retribuire il predetto Professionista
dell’attività svolta secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.
mm. ed ii.

4. L’Avv. Domenico La Teana si impegna ed obbliga a:

a) verificare
la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la presentazione del
reclamo, della richiesta di mediazione/conciliazione e dell’azione giudiziaria;

b) gestire, per conto e
nell’interesse del Passeggero, il reclamo, la mediazione/conciliazione e la
fase giudiziaria, con professionalità, diligenza e perizia;

c) accreditare sul conto corrente
del Passeggero la compensazione pecuniaria, l’indennizzo/il risarcimento
ottenuti dalla Compagnia aerea al netto – nei soli casi di controversie con le
Compagnie aeree Ryanair Dac e Easyjet Airline Company Limited – della
commissione di cui all’art. 4.

 

Articolo 6. Diritto di recesso del Passeggero

1. Il Passeggero
può recedere dal contratto, senza specificarne il motivo, entro il termine di
quattordici giorni decorrenti dal dì di accettazione dei Termini e Condizioni
del contratto di servizi, dell’invio del Form presente sul sito www.soccorsoalvolo.it e del rilascio della procura alle liti
all’Avv. Domenico La Teana.

2. Qualora il Passeggero,
successivamente al deposito dell’istanza di mediazione obbligatoria per legge,
decidesse di recedere dal contratto e revocare il mandato conferito, sarà
tenuto sarà tenuto a retribuire il predetto Professionista dell’attività svolta
secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. ed ii.

3. Il
diritto di recesso può essere esercitato a mezzo di raccomandata a/r
indirizzata all’Avv. Domenico La Teana, con sede di Roma, Via Labicana n. 31,
CAP 00184.

 

Articolo 7. Privacy

1. I dati personali del Passeggero
saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento
(UE) 2016/679, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
esclusivamente per le finalità connesse all’incarico conferito ed al solo scopo
di dare seguito alle obbligazioni derivanti dal contratto di servizi.

2. Il Passeggero è reso edotto
delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali con
l’apposita informativa.

Articolo 8. Diritti e facoltà del passeggero in ordine al modulo di assegnazione e/o cessione del credito (opzione denominata Rimborso Express).

Soccorso al Volo, previa approfondita analisi della fattispecie descritta dal passeggero e della documentazione dallo stesso allegata, può a propria discrezione offrire al Cliente l’adesione alla formula denominata Rimborso Express, come sotto meglio descritta.

  • Con l’adesione alla formula Rimborso Express, il Cliente riceve il proprio rimborso immediatamente anziché attendere i tempi processuali per l’ottenimento del rimborso spettante ai sensi della normativa citata all’art. 1.
    Con la sottoscrizione del modulo di assegnazione e/o cessione del credito, il Cliente, a fronte della cessione a Soccorso al Volo della piena ed esclusiva titolarità del proprio diritto al reclamo, accetta di ricevere il 75% dell’importo previsto dal citato Regolamento UE n. 261/04o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto dello stesso reclamo.
  • Al contempo, Soccorso al Volo, successivamente alla sottoscrizione del suddetto modulo, si impegna a corrispondere al Cliente il 75% dell’importo previsto entro 3 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della documentazione completa relativa al reclamo, come meglio indicata nella mail di accettazione del reclamo stesso.
  • Con la sottoscrizione, il Cliente garantisce di essere autorizzato e di avere la capacità giuridica per firmare il modulo di assegnazione e/o la cessione di credito in nome proprio e – ove applicabile – dei propri compagni di viaggio minorenni.
  • Dopo la firma del suddetto modulo, il Cliente non può trasferire il reclamo a nessuna terza parte in quanto il titolo legale relativo al reclamo è già stato attribuito a Soccorso al Volo. Con la sottoscrizione della cessione di credito il Cliente è edotto di aver trasferito il credito a Soccorso al Volo e, conseguentemente, di non potersi affidare ad altre parti terze.
    Se dovesse sussistere un precedente accordo o una precedente assegnazione stipulata con parti terze, la stessa deve essere annullata prima della firma del modulo di assegnazione.
  • Qualora il Cliente dovesse ricevere qualunque tipo di pagamento diretto o risarcimento da parte della compagnia aerea in relazione al reclamo oggetto dell’accordo siglato, il Cliente è obbligato a darne notizia a Soccorso al Volo senza ritardo. Siffatto pagamento deve essere considerato alla stregua di un risarcimento e, per l’effetto, Soccorso al Volo ha diritto a riscuotere la propria commissione, nel caso una azione legale sia stata iniziata da Soccorso al Volo prima che Cliente ricevesse il pagamento da parte della compagnia aerea. Onde fugare ogni dubbio, resta inteso che detto risarcimento non comprende pagamenti o rimborsi di onorari di avvocati, spese di consulenza legale, spese processuali, spese di riscossione, interessi o simili, in quanto spettanti esclusivamente a Soccorso al Volo.
  • In seguito alla sottoscrizione del modulo di assegnazione o e al fine esclusivo di permettere a Soccorso al Volo di ottenere il migliore risultato possibile, il Cliente è tenuto a cessare ogni eventuale negoziazione con la Compagnia Aerea interessata e a indirizzare eventuali comunicazioni ricevute dalla medesima direttamente a Soccorso al Volo.

* valida per le pratiche dal 1 Gennaio 2026

Articolo 9. Interpretazione del contratto di servizi
e Foro competente 

1. Il presente contratto di servizi è interpretato dalle parti secondo
principi di buona fede, di ragionevolezza e di legittimo affidamento degli
interessi.

2. Per ogni controversia relativa al presente contratto di servizi sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

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Avviso importante

La Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra le Compagnie aeree ed i passeggeri, delegando all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative.

Soccorso al volo – al fine di continuare ad offrire ai passeggeri un servizio di assistenza di elevata qualità professionale ed al solo scopo di “coprire” le spese di assistenza – tratterrà il 25% dell’importo della compensazione pecuniaria o dell’indennizzo/risarcimento riconosciuto ai Passeggeri di alcune Compagnie aeree.

Soccorso al Volo vuole continuare a difendere ed assistere i Passeggeri con la professionalità, la determinazione e la passione dimostrata in questi 10 anni di attività, durante i quali ben il 98% dei Passeggeri assistiti hanno ottenuto la compensazione pecuniaria, gli indennizzi e i risarcimenti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

Soccorso al Volo si occuperà sia del reclamo e sia della procedura di mediazione/conciliazione.

IMPORTANTE: nelle controversie dinanzi alle Autorità giudiziarie NON sarà richiesta ai Passeggeri alcuna percentuale, poiché ogni importo dovuto a Soccorso al Volo sarà pagato direttamente dalle Compagnie aeree Ryanair, EasyJet, American Airlines, Aeroitalia, Delta Airlines, Emirates, Etihad, Qatar Airways, Neos, Skyalps, ITA Airways secondo le disposizioni stabilite dal Giudice.

Certi della Vostra comprensione e ringraziandovi per la fiducia che ci avete manifestato in questi 10 anni di attività, Vi porgiamo i nostri più affettuosi sentimenti di gratitudine.

* Valido per le pratiche dal 1 Gennaio 2026