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Tempo di vacanze e di… danni! Le compagnie aeree ti rovinano la vacanza? Ci pensiamo noi…

  • Articolo pubblicato:25 Marzo 2019

ROMA – L’art 39;art. 47 del D.Lgs. 79/2012 (Codice del Turismo) definisce il “danno da vacanza
rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza
inutilmente trascorso ed all’art 39 “irripetibilità dell’art39 “occasione perduta”, a condizione che
l’art 39;inadempimento sia “di non scarsa importanza”.
Il “danno da vacanza rovinata” rappresenta una voce di danno non patrimoniale
(nella specie danno biologico, danno morale e danno esistenziale) cha va ad
aggiungersi al danno patrimoniale subito dal viaggiatore/turista (ad esempio:
cancellazione del volo, perdita/danneggiamento del bagaglio, ritardo del volo aereo
anche nelle ipotesi in cui che ha determinato la perdita di una coincidenza con
necessità di acquistare un altro biglietto aereo o di pernottare in hotel).
Sussiste il “danno da vacanza rovinata” in tutte le ipotesi in cui la vacanza anziché
costituire fonte di piacere e di relax per il viaggiatore/turista rappresenti causa
di stress, di turbamento psicologico, di disagio psicofisico e di sofferenza.
Del “danno da vacanza rovinata” ne risponde l’organizzatore, ovvero l’operatore
del turismo che ha venduto al viaggiatore/turista il pacchetto turistico “tutto
compreso” che generalmente comprende molteplici servizi (scelta del vettore aereo o
terrestre; prenotazione del volo; prenotazione del treno o pulman; scelta dell’albergo
e dei relativi servizi offerti (vitto e dell’alloggio, palestra, spa, piscina, spiaggia
attrezzata); escursioni e gite organizzate; visite guidate, etc.).
La responsabilità dell’operatore del turismo sussiste allorquando i servizi venduti con
il contratto di viaggio “tutto compreso” (pacchetto turistico o package) non sono
effettivamente resi al turista o sono resi con parametri qualitativi e quantitativi
inferiori a quelli pattuiti e tutto ciò è causa di stress, di turbamento psicologico, di
disagio psicofisico e di sofferenza.
Il team di legali di  soccorsoalvolo.it  assistono gratuitamente il viaggiatore/turista
vittima del “danno da vacanza rovinata” per ottenere il risarcimento sia dei danni
patrimoniali che dei danni non patrimoniali.
Essendo il “danno da vacanza rovinata” un danno di natura contrattuale il team di
legali di  soccorsoalvolo.it  consiglia ai viaggiatori/turisti di conservare il contratto di
viaggio “tutto compreso” (pacchetto turistico o package) e tutta la documentazione
relativa alla vacanza (biglietti aerei, biglietti di treni e pulman, ticket delle escursioni,
delle gite organizzate e delle visite guidate effettuate), nonché di effettuare fotografie
dei luoghi (stanze dell’albergo, piscina, spa, spiaggia, etc.) che dimostrino
l’inadempimento dell’organizzatore in termini di mancata coincidenza tra il contratto
intercorso ed i servizi offerti.

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    Soccorsoalvolo.it


    Assistenza ai Viaggiatori Aerei


    Via Labicana, 31 - 00184 - Roma


    Numero Verde: 8009442443
    WhatsApp: 3451160089


















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    Avviso importante

    La Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra le Compagnie aeree ed i passeggeri, delegando all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative.

    A seguito della modifica legislativa sopra citata, le Compagnie aeree Ryanair e EasyJet non riconoscono più ai Passeggeri le spese sostenute per essersi rivolti ad un Avvocato, ad una Società o ad una Associazione di consumatori al fine di essere assistiti nelle controversie volte ad ottenere la compensazione pecuniaria, l’indennizzo o il risarcimento previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale nelle ipotesi di prolungato ritardo del volo, di cancellazione del volo, di negato imbarco, di smarrimento o ritardata consegna del bagaglio.

    Soccorso al Volo, da oltre 10 anni, assiste i Passeggeri a costo zero, percependo solamente le spese legali riconosciute direttamente dalle Compagnie aeree. Soccorso al Volo vuole continuare a difendere ed assistere i Passeggeri con la professionalità, la determinazione e la passione dimostrata in questi 10 anni di attività, durante i quali ben il 98% dei Passeggeri assistiti hanno ottenuto la compensazione pecuniaria, gli indennizzi ed i risarcimenti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

    È per tali ragioni che Soccorso al Volo – al fine di continuare ad offrire ai Passeggeri un servizio di assistenza di elevata qualità professionale ed al solo scopo di “coprire” le spese di assistenza – si vede costretto a trattenere (soltanto per le vertenze con le Compagnie aeree Ryanair e EasyJet che si concludono in via stragiudiziale) il 30% dell’importo della compensazione pecuniaria o dell’indennizzo/risarcimento riconosciuto ai Passeggeri dalle predette Compagnie aeree.

    Soccorso al Volo si occuperà sia del reclamo e sia della procedura di mediazione/conciliazione.

    IMPORTANTE: nelle controversie dinanzi alle Autorità giudiziarie NON sarà richiesta ai Passeggeri alcuna percentuale, poiché ogni importo dovuto a Soccorso al Volo sarà pagato direttamente dalle Compagnie aeree Ryanair e EasyJet secondo le disposizioni stabilite dal Giudice.

    Certi della Vostra comprensione e ringraziandovi per la fiducia che ci avete manifestato in questi 10 anni di attività, Vi porgiamo i nostri più affettuosi sentimenti di gratitudine.

    Avv. Domenico La Teana
    www.soccorsoalvolo.it