Grava sul vettore aereo dimostrare l’esistenza della “circostanza eccezionale” e se tale onere probatorio non è assolto il passeggero ha diritto ad essere risarcito: questo è quanto statuito dal Giudice di Pace di Bergamo secondo cui “… omissis … Infatti, nella specie, era onere della convenuta (su cui ricade il relativo onere probatorio) di comprovare, anche con idonea documentazione proveniente dalla competente Autorità aeroportuale, la sussistenza delle avverse condizioni meteorologiche con specifico riferimento al volo oggetto di prolungato ritardo.
La mera produzione di documentazione informale, peraltro di difficile interpretazione … omissis … non basta a far ritenere comprovata la dedotta circostanza eccezionale.
Del resto, dalla visione dello stato dei voli, estratto dal sito www.flightstats.com, in arrivo all’aeroporto di Berlino (Schonefeld) in data 30 maggio 2018, è dato evincere che nella fascia d’orario prevista per l’arrivo dell’aeromobile in parola, alcuni voli (es: U24746, U24734 e FR1172) giungevano in perfetto orario.”
(Giudice di Pace di Bergamo, sentenza n. 569/2023 del 2/05/2023).
Accolta pienamente la tesi difensiva sostenuta in giudizio dai legali di Soccorso al volo.
Per far valere i tuoi diritti e richiedere il risarcimento che ti spetta contatta soccorsoalvolo.it:
Numero verde gratuito 800942443
Numero mobile 3451160089
Compila direttamente il form